Enti di diritto privato controllati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma1, lettera c

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il contenuto della presente sezione è pubblicato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 comma 2,3 , art.22 comma 1 Lettera C

Non sono presenti  enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Contenuto inserito il 17-12-2015 aggiornato al 17-12-2015
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