Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Il contenuto della presente sezione è pubblicato ai sensi dell'art. 22 comma 1 Lettera A del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

Non sono presenti  enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente.

 

Contenuto inserito il 17-12-2015 aggiornato al 17-12-2015
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